Dal 1° luglio 2018 le cessioni di carburante per autotrazione presso gli impianti stradali di distribuzione verso tutti i soggetti passivi d’imposta dovranno essere accompagnati dall’emissione di fattura elettronica, obbligo che quindi non grava sui benzinai solo per i rifornimenti di carburanti e lubrificanti effettuati a consumatori privati.
La legge di Bilancio 2018, la norma che ha introdotto le novità del caso, ha inoltre previsto in deduzione l’acquisto di carburante per autotrazione solo se il pagamento è effettuato mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione all’Anagrafe tributaria, con le regole e i limiti previsti dall’articolo 164 del Testo Unico delle Imposte sul Reddito.
Scompaiono dunque le schede carburanti dando grande spazio alla moneta elettronica, il tutto con l’unico obiettivo di contrastare l’evasione fiscale e le frodi IVA attraverso l’uso di strumenti totalmente tracciabili.
Ai soggetti esercenti attività di distribuzione di carburante spetta, comunque, un credito d’imposta pari al 50% del totale delle commissioni loro addebitate per le transazioni il cui pagamento viene effettuato tramite carte di credito. Tale credito d’imposta potrà però essere utilizzato in compensazione dal periodo d’imposta successivo a quello di maturazione.
Sono misure, queste, volte a ridurre le evasioni fiscali e le frodi IVA e che caricano sui benzinai l’onere di emettere l’e-fattura ogni volta che vengono effettuati rifornimenti a soggetti passivi d’IVA.
E allora FacileFatturare diventa uno strumento fondamentale, per avere la gestione della fattura elettronica a portata di click.