Credito imposta energia elettrica 2022 e sul gas naturale

Credito imposta energia elettrica 2022 | In considerazione del perdurare della forte ascesa del prezzo delle materie prime, dei timori legati all’arrivo della prossima stagione invernale e della crescente apprensione in relazione ad una possibile fase di recessione del settore economico già fortemente provato dal rincaro dei costi fissi, il legislatore, con il Decreto Aiuti Ter, ha voluto prorogare e maggiorare il già conosciuto credito di imposta sull’energia elettrica 2022 e sul gas naturale.

La norma di riferimento è l’articolo 1, comma 1 e 3 del Decreto Legge 144/2022 già pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 23 settembre, ma è bene ricordare che, non si tratta di una novità. Tale beneficio fiscale, infatti, era già stato previsto nel Decreto Aiuti (convertito dalla Legge n. 91/2022) e confermato dall’articolo 6 del Decreto Aiuti bis (convertito dalla legge n. 142/2022).

E’ opportuno precisare, inoltre, che tale incentivazione non è paragonabile ad altri Bonus previsti dal legislatore per imprese e partite IVA; in questo caso, infatti, non si parla di indennità o sostegni una tantum, ma si parla di credito d’imposta ovvero sia di un beneficio di natura prettamente fiscale.

Cos’è il credito d’imposta?

Il credito d’imposta è un’agevolazione di natura tributaria; volendo semplificare il concetto possiamo dire che si tratta di un credito che un contribuente (persona fisica o giuridica) vanta nei confronti dello Stato Italiano.

Tale credito, maturato a vario titolo ed in relazione a rapporti con Erario, Inps, Inail o qualsivoglia altro ente dotato di potere impositivo, può essere assimilato ad una sorta di “sconto” tributario ed il contribuente, per questo motivo, può utilizzarlo per ridurre le imposte a proprio debito.

Il credito d’imposta è uno strumento di grande importanza per l’imprenditore che utilizzerà il beneficio operando in compensazione tramite modello F24 ottenendo, pertanto, un minor esborso d’imposta.

Cos’è il credito di imposta sull’energia elettrica e sul gas naturale?

Consultando la normativa è possibile fare chiarezza. Si tratta, nello specifico, di un contributo a carattere straordinario, sotto forma di credito d’imposta, destinato a tutte quelle imprese che sono state penalizzate da un alto impatto dei costi energetici rispetto all’attività svolta.

Il beneficio ha lo scopo di garantire al tessuto imprenditoriale una parziale compensazione degli extra costi sostenuti a causa dello straordinario e non preventivato rincaro del prezzo dell’energia.

Il Credito imposta energia elettrica 2022, come già detto è utilizzabile in compensazione, ed è escluso sia dalla formazione del reddito d’impresa che dalla base imponibile Irap.

Il Credito imposta energia elettrica 2022 può essere cumulato con altre agevolazioni riferite alla stessa natura di costi fino purché il beneficio stesso non ecceda il totale dei costi sostenuti.

La normativa, benché piuttosto articolata, non esclude la cessione del Credito imposta energia elettrica 2022 e gas naturale. Essa può essere fatta soltanto per l’importo complessivo mediante il Modello per la comunicazione della cessione dei crediti d’imposta con termine ultimo del 21 dicembre 2022.

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Quali sono i requisiti necessari per accedere al credito imposta energia elettrica 2022 e gas naturale?

E’ opportuno precisare, innanzi tutto, che il legislatore ha inteso riservare tale agevolazione fiscale a specifiche attività di impresa ponendo una serie di limiti di natura soggettiva (l’appartenenza ad un determinato settore produttivo) ed una serie di requisiti di natura onerosa (ossia una variazione di costo medio percentuale della materia prima).

La normativa, piuttosto complessa, è stata ritoccata più volte nel corso del 2022. Cerchiamo di scoprire qual è la situazione attualmente vigente a seconda della categoria di impresa

Imprese energivore, imprese ad alto consumo di energia elettrica

Per le imprese energivore che si approvvigionano acquistando energia elettrica, operano in uno dei settori di cui ” all’allegato delle linee guida CE ovvero in uno dei settori di cui all’allegato 5 con un IVAL inferiore al 20%”, ed hanno subito una” variazione del costo medio del kWh superiore al 30%”, la normativa prevede, anche per il terzo trimestre 2022 un credito di imposta pari al 25% sulla spesa energetica.
Per le imprese energivore, invece, che producono e autoconsumano energia, operano in uno dei settori di cui alla sezione precedente oppure sono ricomprese in degli elenchi CSEA del 2013 e del 2014 ed hanno subito” una variazione del costo medio dei combustibili utilizzati per la produzione di energia superiore al 30%”, la normativa prevede, anche per il terzo trimestre 2022,” un credito di imposta pari al 25% sui kWh prodotti e autoconsumato nel terzo trimestre 2022 e valorizzati al PUN del terzo trimestre 2022″.

Imprese non energivore, imprese a basso consumo energetico

Per le imprese non energivore, che acquistano energia elettrica, che sono dotate di” contatore di potenza pari o superiore
a 16,5 kWh (terzo trimestre) e a 4,5 KWh (ottobre e novembre 2022)” ed hanno patito una” variazione del prezzo medio del kWh superiore al 30%”, la normativa assicura un beneficio di imposta pari al 30% sulla spesa energetica sostenuta.

Imprese gasivore, imprese ad alto consumo di gas

Per le imprese gasivore che appartengono ad uno dei settori indicati” dall’Allegato 1 del DM 541/2021″ e hanno avuto un consumo di cui al I trimestre 2022 pari a 0,25 GWh, subendo “una variazione del prezzo medio di riferimento del MI-GAS superiore al 30%”, il beneficio di imposta riconosciuto è pari al 40% dei consumi di natura non termoelettrica.

Imprese non gasivore, a basso consumo di gas

Per le imprese non gasivore il legislatore non ha previsto alcun requisito di natura soggettiva. É sufficiente che esse abbiano subito una” variazione prezzo medio di riferimento del MI-GAS superiore al 30%” per godere di un credito di imposta pari al 30% dei consumi non termoelettrici.

Per fruire delle agevolazioni fiscali i contribuenti possono operare in compensazione mediante modello F24 attenendosi all’elenco codici messo a disposizione sul sito dell’Agenzia delle Entrate ed hanno tempo fino al 31 marzo 2023 per il credito maturato durante il terzo trimestre ed i mesi di ottobre e novembre 2022.

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